Blog Post

D.L. 4/05/2023 n. 48 "DECRETO LAVORO"

  • Autore: 82b0bd22_user
  • 24 mag, 2023

Le nuove causali al contratto a tempo determinato 

Il D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, detto DECRETO LAVORO, ha novellato la disciplina del contratto di lavoro a termine, modificando le causali che consentono l’estensione oltre l’anno.

Per il primo anno (e per un solo primo contratto) infatti il lavoratore continua a poter essere assunto con un contratto a termine senza la precisazione di alcuna causale, e questo vale anche per le eventuali proroghe, sempre che complessivamente non si superi l’anno.

Nel caso venga stipulato un successivo contratto o il contratto sia di durata superiore ad un anno, esso deve essere sorretto dall’esplicitazione di una causale.

Il D.L.n. 48 ha cancellato le precedenti causali e le ha sostituite con le seguenti.

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati dalla OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o  aziendali stipulati dalle loro RSA o dalla RSU;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

Ciò significa che fino al 30 aprile 2024 le causali potranno essere attinte dal contratto collettivo applicato in azienda anche se stipulato da OO.SS. non maggiormente rappresentative, oppure su causali individuate di comune accordo dal datore di lavoro e dal lavoratore.

CGIL, CISL e UIL hanno sottolineato la contrarietà a una simile soluzione in quanto favorirebbe il precariato. Il Governo invece afferma che il D.L. 48 offre una grande opportunità per le organizzazioni sindacali, in quanto le renderebbe arbitre della determinazione dei casi in cui potrebbe estendersi il contratto a termine ed anche per questo sarebbe favorita l’occupazione.

Suscita perplessità immaginare che OO.SS contrarie a detto strumento possano mettersi a determinare causali per allungare un contratto di lavoro precario.

Suscita ulteriore perplessità inoltre il fatto che un lavoratore, a cui viene proposta la stipulazione di un contratto a termine possa essere in grado di individuare una valida causale (esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva ammesso che sussistano) e di conseguenza sottoscrivere consapevolmente l’accordo con il datore di lavoro.

Spero che in sede di conversione il Parlamento effettui una riflessione su questo passaggio, provvedendo all’eliminazione o alla modifica.

Autore: 82b0bd22_user 30 giu, 2023
Indice Nazionale dei Domicili Digitali - 

1. INIPEC - indice nazionale della posta elettronica certificata previsto dall’articolo 6- bis del CAD 2 Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 www.consiglionazionaleforense.it

2. INAD - indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, previsto dall’articolo 6-quater del CAD

3. ANPR - anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall’articolo 62 del CAD

4. Registro PP.AA - Elenco delle PEC delle Amministrazioni Pubbliche (ex art. 1, co. 2, D-Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i) formato dal Ministero della giustizia e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni esecuzioni e protesti, e dagli avvocati, previsto dall'articolo 16, comma 12, del D-L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2012, n. 221

5. Registro Imprese - registro dei domicili digitali delle imprese, previsto dall'articolo 16, comma 6, del D-L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. in L. 28 gennaio 2009, n. 2

6. ReGIndE - registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contenente i dati identificativi nonché l’indirizzo di PEC dei: a. soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell’ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell’INPS e dell’Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.) b. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio Consiglio dell’ordine degli avvocati o Consiglio nazionale del notariato) c. professionisti non iscritti ad alcun albo professionale ma nominati dal giudice come consulenti tecnici d’ufficio o, più in generale, ausiliari del giudice o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato al Ministero della giustizia l’albo previsto dall’art. 7 del (“Regolamento”) D.M. del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del D-L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. in L. 22 febbraio 2010 n.24 e s.m.i.

7. IPA - indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, previsto dall’articolo 6-ter del CAD (utilizzabile per l’invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale “in caso di mancata comunicazione” dell’indirizzo di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche al Registro PP. AA., ove risultino indicati per la stessa amministrazione più domicili digitali).


Autore: 82b0bd22_user 29 giu, 2023

E’ stato definitivamente convertito con modifiche il D.L. n. 48 del 04.05.2023 (c.d. Decreto Lavoro). Il provvedimento sarà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tante le novità tra cui l’introduzione dell’Assegno di Inclusione, la proroga della possibilità di fruire dello Smart Working per i lavoratori fragili, un bonus per i lavoratori del Settore Turismo, la possibilità di reperire il libretto famiglia per compensare colf e collaboratori familiari in tabaccheria, ma soprattutto la ulteriore modifica del regime del contratto di lavoro a tempo determinato.

La durata massima di tale contratto rimane di 24 mesi, ma nel primo anno il datore di lavoro potrà stipulare anche più contratti in successione di periodo inferiore; successivamente occorrerà giustificare il ricorso a tale contratto facendo ricorso ad una delle nuove causali (casi previsti dalla contrattazione collettiva, esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (fino al 30.04.2024 in attesa delle determinazioni della contrattazione collettiva), sostituzione di altri lavoratori.

Prima di questo intervento normativo poteva essere stipulato un solo contratto senza causale, oltre le proroghe, e le causali erano molto più articolate.

La conversione ha trasformato il decreto n. 48 (nella parte relativa al contratto a tempo determinato) come segue (in grassetto le modifiche)

Art. 24 Disciplina del contratto di lavoro a termine

1.    All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1.1. e' abrogato;

b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: “in caso di proroga” sono inserite le seguenti: “e di rinnovo”

c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici istituti pubblici di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».

1-bis.  All’articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1”;

b) al terzo periodo, le parole: “e dal secondo” sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 19, comma 1, e dall’articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 ^^^^^^^^

Testo D. LGS 81/2015 modificato dal DL 48 del 2023 come convertito (in grassetto le modifiche derivate dal D.L.)

 

Decreto legislativo 15/06/2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, S.O. Capo III Lavoro a tempo determinato

 

Art. 19. Apposizione del termine e durata massima[37 ] [38] In vigore dal 5 maggio 2023 1.

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;[41] b ) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;[41] [33] b-bis) in sostituzione di altri lavoratori . 1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.[40] [42] 1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.[36] 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.3 . Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 4 . Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.[35]

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.[43]

Autore: 82b0bd22_user 29 mag, 2023

Come può facilmente immaginarsi il lavoratore disabile è costretto ad assentarsi con maggiore frequenza dal lavoro rispetto ad un lavoratore che ha piena integrità fisica, e ciò a causa della sua patologia invalidante.

Quando la malattia si protrae per un certo periodo, il lavoratore può essere licenziato per il superamento del cosiddetto “periodo di comporto”.

La maggior parte dei Contratti Collettivi non prevede un trattamento migliorativo del lavoratore disabile rispetto alla regola generale.

La Corte di Cassazione con la recente sentenza  n. 9095/2023 ha preso in considerazione tale problematica stabilendo la  nullità di un licenziamento riguardante un lavoratore portatore di handicap, adottato dall’azienda, avuto riguardo al periodo massimo di comporto previsto dal CCNL che, poiché tale CCNL non aveva previsto una differenziazione tra i dipendenti “normali” e quelli disabili. La Corte ha ravvisato in tale disposizione contrattuale una sorta di discriminazione indiretta.

Se da una parte vien da dire … finalmente!!!, dall’altra sarà da verificare se tale provvedimento potrà indurre nella parte datoriale l’accentuarsi di remore nella valutazione di procedere ad assunzioni protette in base alla legge n. 68 del 1999.

Altri post
Share by: