REFERENDUM 8-9 GIUGNO 20125 - IL QUESITO SUL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Nuovo titoloIl referendum chiede all’elettore se desidera l'abrogazione del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nella parte avente ad oggetto che tratta dei contratti a tempo determinato limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “ in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “ in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?».
Il quesito se approvato renderebbe il contratto a tempo determinato stipulabile per un periodo di 24 mesi solo nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative ovvero in caso di sostituzione di altri lavoratori che si siano assentati con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
E’ da dire che il contratto a termine ha una storia di modifiche normative molto frequenti, in quanto si tratta di una materia molto sensibile. Da una parte i datori di lavoro hanno sempre invocato la possibilità di usufruire di flessibilità nel definire il loro organico in rapporto ai cicli produttivi ed economici, dall’altra per i lavoratori il contratto a tempo determinato significa precarietà e disuguaglianza sociale.
E’ da osservare che comunque la abroganda legge poneva un termine per l’applicazione della lettera b del comma 1 dell’art. 19, auspicando il raggiungimento di soluzioni affidate alla contrattazione collettiva.
Si è mossa nel frattempo la contrattazione collettiva? Per esempio il CCNL metalmeccanici Industria, finora non prevede casi specifici di causali, ma fa appello al solo criterio della stagionalità allargata definendo attività stagionali (oltre a quelle di cui al D.P.R. n. 1525/1963) quelle caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno. Per i Metalmeccanici l’individuazione della stagionalità così definita nonché la determinazione dei periodi di intensificazione dell’attività produttiva, che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare, sono concordate dalla Direzione aziendale con la R.S.U. e le Organizzazioni sindacali territoriali.
Anche il CCNL Terziario adotta una certa cautela sul punto e si riferisce, in primo luogo, solo a casi contingenti legati a periodi in cui notoriamente si concentrano picchi di attività che possono richiedere l’impiego temporaneo di nuove risorse. E’ il caso delle esigenze che sorgono in occasione dei saldi di fine stagione, sia invernali che estivi, ovvero nel corso dello svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale e il periodo delle festività natalizie e pasquali. Anche in questo caso si tratta di proposta limitate.
Non è detto che in sede di contrattazione collettiva, nazionale, territoriale o aziendale, vengano adottate causali più soddisfacenti per i lavoratori.
Se passerà l’abrogazione potranno crearsi differenti trattamenti per quanto riguarda i vari settori produttivi, vi sarà difficoltà di reperimento delle fonti. Tutto ciò a mio avviso, unitamente alla mancanza di criteri a livello nazionale renderà difficile una tutela del lavoratore a tempo determinato.