REFERENDUM SULLA SICUREZZA NEGLI APPALTI
Il referendum chiede all’elettore se desidera l'abrogazione dell'art. 26, comma 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”
Facciamo un esempio per capire il significato della norma: una società sportiva (committente) affida ad una ditta operante nel settore dell’elettricità (appaltatrice) la manutenzione degli impianti presso il proprio centro sportivo. Un operaio dell’appaltatrice, per difetto di un attrezzo fornitogli dal suo datore di lavoro, subisce una folgorazione mentre effettua un intervento presso il centro sportivo e quindi durante l’attività propria dell’impresa di appalto.
Secondo la norma attualmente in vigore sembrerebbe che nel caso di specie nessuna responsabilità possa ravvisarsi in capo alla committente.
La Corte di Cassazione però ha stabilito che una responsabilità della società sportiva committente sussisterà:
- se non ha elaborato un DUVRI che tenga conto di ogni criticità e non ha proceduto a una coerente promozione di sinergiche attività preventive (Cass. pen., Sez. IV, 26/04/2022, n. 30397);
- se non ha appurato se il lavoratore abbia effettivamente le competenze tecniche per eseguire le opere convenute;
- se non ha fornito al lavoratore "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare";
- se non ha e predisposto le opportune misure di protezione e prevenzione dei rischi cui lo stesso sarebbe stato esposto in ragione della attività lavorativa da svolgere. Cass. pen., Sez. IV, 20/06/2018, n. 32228
- anche se vi è stata la predisposizione da parte del datore di lavoro committente di misure di prevenzione finalizzate a gestire il rischio interferenziale, che ha origine per il coinvolgimento nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non viene esclusa la necessità a carico del committente di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che queste non risultino inefficaci e dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro. Cass-pen-sez-iv-sentenza-07-01-2016-n-18200-rv-266.
Si può pertanto osservare che l’interpretazione della attuale norma da parte della Suprema Corte tende ad escludere la responsabilità della Committente solo in assenza di colpa.
Ove non dovesse ravvisarsi colpa alcuna in capo alla Committente, coerentemente con i principi generali del nostro ordinamento, non può essere attribuita responsabilità a mero titolo oggettivo per i rischi delle lavorazioni specifiche dell’appaltatrice. Si tratterebbe di una conseguenza sproporzionata per eccesso rispetto agli effettivi poteri di intervento della Committente medesima.
In presenza di un comportamento diligente e privo di colpa da parte della Committente, ritengo che nessun giudice di merito potrà discostarsi dalla citata giurisprudenza della Cassazione, anche nel caso la norma fosse abrogata.
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